VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA DISABILITÀ CHE NE RENDA
IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore
degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal
Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e
di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione».
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione
elettorale un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso
l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione
in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di
copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria.
nell'allegato le istruzioni per ottenere la suddetta certificazione